Contabilizzazione del calore

L'obbligo di contabilizzazione è stato introdotto in Italia da diverse disposizioni normative sia Nazionali (in primis il D.Lgs. 102/2014, recepimento della direttiva 2012/27/UE, che stabilisce l'obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore con ripartitori o altri sistemi su tutto il territorio nazionale dal 1° Gennaio 2017) che Regionali (ogni Regione ha adottato il proprio regolamento in momenti differenti); pertanto, ribadisco il primo concetto fondamentale: l'installazione delle termo valvole e dei contabilizza tori non è un capriccio dell'amministratore ma è un obbligo normativo che prevede, in caso di mancato adempimento, salate sanzioni in capo all'amministratore ed all'immobile , ovvero ai proprietari degli appartamenti...La ripartizione delle spese di riscaldamento non è però un concetto nuovo: sin dal 1991, con la famosa legge 10 sulle dispersioni termiche, il legislatore ha introdotto il concetto della "ripartizione delle spese secondo il principio del consumo effettivamente registrato".Oggi, la norma tecnica italiana di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento è la UNI 10200, nella quale viene descritta una metodologia di ripartizione delle spese di riscaldamento in funzione dei consumi di calore e dei componenti di impianto. Fatte queste premesse possiamo passare ad illustrare qual è il corretto percorso che un condominio deve affrontare per dare corretta applicazione agli obblighi sopra descritti.Il primo passo da affrontare è quello di deliberare in assemblea (ordinaria o straordinaria) l'avvio della procedura con affidamento di incarico ad un professionista abilitato (termotecnico - perito o ingegnere iscritto all'albo professionale) di effettuare la prescritta verifica agli impianti ed all'immobile al fine di verificare e certificare due cose fondamentali, ovvero:1. Il valore di quota fissa di spesa di riscaldamento (quota che dovrà essere suddivisa tra i condomini in relazione ai millesimi di "riscaldamento" di ognuno a prescindere dall'effettivo consumo;2. Il valore dei "millesimi riscaldamento" di ogni unità immobiliare.Cerco di spiegare meglio i due concetti sopra introdotti. Il valore di quota fissa è nient'altro che una percentuale (che normalmente si aggira tra il 20 ed il 30%) della spesa annuale di riscaldamento (ovvero della somma di tutte le spese che costituiscono la voce "riscaldamento", ovvero, la spesa per il propellente, la spesa per la gestione della caldaia, la spesa elettrica riferibile alla caldaia, ecc). Questa quota individua il costo che ogni unità immobiliare deve sostenere per far sì che il sistema "riscaldamento" funzioni e funzioni in modo corretto e sicuro, a prescindere dal consumo volontario (pertanto, anche il consumo c.d. involontario, ovvero il calore disperso dall'impianto per portare il riscaldamento sino ai singoli appartamenti). Come già anticipato questa quota deriva da valutazioni prettamente tecniche e, pertanto, non può assolutamente essere decisa dall'amministratore o dall'assemblea, ma deve essere calcolata e certificata dal professionista incaricato, che se ne assume la piena responsabilità.Una volta definita quale debba essere la quota di consumo involontario della spesa da riscaldamento (supponiamo 30 %) occorre valutare come suddividere tale spesa in capo ai singoli condomini. Anche questa valutazione scaturisce da considerazioni estremamente tecniche che devono essere valutate e certificate dal professionista termotecnico; queste considerazioni derivano dall'analisi delle condizioni energetiche tipiche di ogni unità immobiliare. Sulla scorta di tali condizioni il professionista incaricato redigerà una tabella millesimale specifica, che non coinciderà con la tabella millesimale di proprietà, sulla scorta della quale si effettuerà la suddivisione della quota della spesa derivante dal consumo involontario. Naturalmente anche questa valutazione dovrà essere frutto di calcoli e considerazioni effettuate esclusivamente dal professionista che se ne assumerà ogni responsabilità e non potrà in alcun modo essere variata per volontà dell'amministratore o dell'assemblea.Detto questo non rimane che capire che fare della residuale spesa per consumi volontari...questa chiaramente è la parte più facile; alla fine di ogni stagione termica l'amministratore, per il tramite di un tecnico di fiducia o, se è in grado, direttamente, provvederà alla lettura dei contabilizza tori posti su ogni radiatore e, sulla scorta dei dati letti, provvederà alla suddivisione dei costi derivanti dal consumo volontario mediante proporzione matematica.